sabato 9 maggio 2015

"DENUNCIA DEL RAME" durante la II° Guerra Mondiale.



Denuncia del rame” durante la II° guerra mondiale.

Il rame, come il piombo, zinco, nickel e lo stagno sono metalli necessari per l’industria bellica, pertanto il Regio Decreto-Legge n. 1805 del 13 dicembre 1939, emanato durante il regime fascista a pochi mesi dall’entrata in guerra (10 giugno 1940), comprendeva “norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi”.
Al decreto seguì nella Gazzetta Ufficiale del Regno, in data 26 Agosto 1940, la pubblicazione delle “Disposizioni relative alla raccolta di manufatti di rame”, di cui si riportano alcuni articoli:
Art. 1.
I detentori di ramo denunciato,a termini del R. decreto-legga13 dicembre 1930-XVIIL n. 1805, devono consegnare, con le modalità di cui agli articoli seguenti, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot) tutti i manufatti di rame della categoria oggetti di cucina. Ad essi è consentito di trattenere i cosiddetti a paioli da polenta, anche se di peso superiore ai due chilogrammi esclusi per l'art. 1del decreto-legge dall'obbligo della denuncia. I due chilogrammi devono essere sempre computati nel peso del paiolo.
Art. 2.
E' data facoltà di chiedere al Comuni il differimento di due mesi, a partire dalla data di affissione al pubblico nel Comuni stessi del presente decreto, per la consegna dei manufatti di rame appartenenti ad enti, aziende o comuni in genere, che provvedono alla preparazione di vivande per collettività (alberghi, trattorie, ospedali, ricoveri, conventi, penitenziari, enti assistenziali, collegi, aziende agricole e simili) onde permettere ai medesimi di provvedere alla sostituzioni con manufatti di altro metallo.
Art. 3.
Sono esclusi dall'obbligo della consegna di cui all'art. 1: a) i manufatti di rame appartenenti a cittadini, società, o enti stranieri;
b) i manufatti di rame in dotazione di edifici destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato.
Art. 4.
Sono temporaneamente escluse dall'obbligo della consegna di cui all'art. 1, le caldaie appartenenti a privati, nonché agli enti, aziende e comunità di cui all'art. 2, che siano di sagoma e spessore speciali ed appositamente costruite per cucine economiche murate o per impianti da cucina speciali per collettività……….
Art. 5.
L'Endirot provvede all'acquisto mediante ditta da esso designato su proposta della Federazione nazionale commercianti ferro, metalli e macchine (Fedemetalli). I raccoglitori delle varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento nella quale è specificatamente indicato che essi rappresentano l'Endirot per la raccolta del rame.
Art. 6.
Il prezzo di cessione è quello fissato dal Ministero delle corporazioni con sue circolari P. 183 del 29 maggio u. s. o P. 793 del 10 giugno u. s. ed è il seguente: a) rottame L. 12 al Kg.; b) oggetti di cucina (vasellame) L. 20 al Kg. Il prezzo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto o s'intende per merce di peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali materiali non di rame possono essere ceduti, a prezzo di listino, agli stessi raccoglitori
Art. 7 ………..

Coloro che non consegnavano il rame di loro proprietà erano passibili di gravi pene (reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a £.2000) previste dal R.D.L. 13.12.1939, n.1805.

Di seguito sono riportati tre moduli di “Denuncia del Rame” della famiglia Pellegrini di Borgo a Mozzano (LU).




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