“Denuncia del rame” durante la II° guerra mondiale.
Il rame, come il piombo, zinco, nickel e lo stagno sono metalli necessari per l’industria bellica, pertanto il Regio Decreto-Legge n. 1805 del 13 dicembre 1939, emanato durante il regime fascista a pochi mesi dall’entrata in guerra (10 giugno 1940), comprendeva “norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi”.
Al
decreto seguì nella Gazzetta Ufficiale del Regno, in data 26 Agosto 1940, la pubblicazione delle “Disposizioni relative alla raccolta di manufatti
di rame”, di cui si riportano alcuni articoli:
“Art. 1.
I
detentori di ramo denunciato,a termini del R. decreto-legga13
dicembre 1930-XVIIL n. 1805, devono consegnare, con le modalità di cui agli articoli seguenti,
all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot) tutti i
manufatti di rame della categoria oggetti di cucina. Ad essi è consentito di trattenere i cosiddetti a paioli da polenta, anche se di peso superiore
ai
due chilogrammi
esclusi per l'art. 1del decreto-legge dall'obbligo della
denuncia. I due chilogrammi devono essere sempre computati nel peso del paiolo.
Art. 2.
E' data facoltà
di chiedere al Comuni il differimento di due mesi, a partire dalla data di affissione al pubblico nel Comuni stessi del presente decreto, per la
consegna dei manufatti di rame appartenenti ad enti, aziende o comuni in genere,
che provvedono
alla preparazione
di
vivande per collettività (alberghi, trattorie, ospedali, ricoveri, conventi, penitenziari,
enti
assistenziali,
collegi,
aziende
agricole
e simili) onde permettere
ai
medesimi di provvedere alla sostituzioni con manufatti di altro metallo.
Art. 3.
Sono
esclusi dall'obbligo della consegna di cui all'art. 1: a) i manufatti
di rame appartenenti
a cittadini,
società, o enti stranieri;
b) i
manufatti di rame in dotazione di edifici destinati al culto cattolico o ad altri
culti ammessi dallo Stato.
Art. 4.
Sono temporaneamente
escluse
dall'obbligo
della
consegna di cui all'art. 1, le caldaie appartenenti a privati, nonché agli enti, aziende e comunità di cui all'art. 2, che siano di sagoma e spessore
speciali ed appositamente costruite per cucine economiche murate o per impianti da cucina
speciali
per
collettività……….
Art. 5.
L'Endirot
provvede
all'acquisto mediante ditta da esso designato su proposta della
Federazione nazionale commercianti ferro, metalli e macchine (Fedemetalli). I raccoglitori
delle
varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento nella quale è specificatamente
indicato che essi rappresentano l'Endirot per la raccolta del rame.
Art. 6.
Il prezzo
di cessione è quello fissato dal Ministero delle corporazioni con sue circolari
P. 183 del 29 maggio u. s. o P. 793 del 10 giugno u. s. ed è il seguente: a) rottame L. 12 al Kg.; b) oggetti di cucina
(vasellame) L. 20 al Kg. Il prezzo viene dai raccoglitori immediatamente
corrisposto
o s'intende
per merce
di
peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali
materiali non di rame possono essere ceduti, a prezzo di listino, agli stessi raccoglitori
Art. 7 ………..”
Coloro
che non consegnavano il rame di loro proprietà erano passibili di gravi pene
(reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a £.2000) previste dal
R.D.L. 13.12.1939, n.1805.
Di seguito sono riportati tre moduli di “Denuncia del Rame” della famiglia
Pellegrini di Borgo a Mozzano (LU).
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