Il
mulinaccio sul rio di Refubbri (Bagni di Lucca) - Contratto d’affitto del 1848
Il contratto d’affitto dell’edificio adibito a mulino e frantoio è stipulato il 2 settembre del 1848 fra i proprietari dell’immobile Luca Marchi e Antonio Magnani e Stefano Buonamici, tutti abitanti del paese di Pieve di Controne della Comunità di Bagni di Lucca.
Il documento è costituito da nove
articoli, che prevalentemente pongono obblighi puntuali e stringenti al
conduttore riguardo il mantenimento in efficienza dei macchinari “Sarà
a suo carico il mantenere l’olio nelle lucernette, e quello che abbisogna per i
lumi, il grasso sui puntoni”, la manutenzione della forza motrice del
torrente di Refubbri “Sarà obbligo del mugnaio il raccogliere e
mantenere tutta l’acqua che si potrà nella gora”, e la sorveglianza del
manufatto “Sarà obbligo del mugnaio il dormire la notte”.
Alcuni articoli poi elencano gli
oggetti presenti nell’edificio “tre macine, più esiste in d:o
molino una mazza di libbre 40, due pali, due martelline, due piccoli paletti, una
piastra di ferro, che serve per il bottaccio”, altri la ripartizione
degli utili ricavati dall’attività del mulino e del frantoio “Il
Munnaio terrà registrato tutto ciò che macinerà. E quindi ne renderà conto ai
Padroni del molino, ai quali al fine di ogni settimana darà metà di tutte le
così dette moibende, e di tutto ciò che avrà guadagnato nel molino.”
Un articolo poi prevede che “i
padroni …….. potranno licenziarlo a loro piacere senza disdetta o atto di
Tribunale”.
Assieme al contratto è conservato
in archivio un serie di schizzi della pianta e dei macchinari del mulino,
riportati sul retro di un decreto del duca di Lucca Carlo Lodovico datato 31
gennaio 1846.
È da ritenersi che i disegni
siano stati eseguiti dall’ing. Pietro Giambastiani, cognato di Luca Marchi.
CONTRATTO:
Inizio prima pagina |
Prima pagina contratto |
Seconda pagina contratto |
Fine seconda pagina contratto |
TRASCRIZIONE CONTRATTO:
Pieve di Controne a di 2 7bre 1848
I qui sottoscritti Luca Marchi, e
Antonio Magnani danno a a condurre un Mulino detto il Mulinaccio a Francesco q:
Stefano Buonamici con i seguenti patti:
1: mo Sarà obbligo del mugnaio il raccogliere e mantenere
tutta l’acqua che si potrà nella gora, turare se bisogna qualche rottura della
medesima, non intendendo che sia obbligato a murare, o far murare a pietra e
calcina; dovrà tenere purgata tanto la gora, come il bottaccio da tutte le
materie affinché non impediscano la macinazione.
2: da Dovrà assistere permanentemente a detto molino
affinché gli avventori, o chi vuol macinare lo trovino presente, e quando non
vi sia acqua sufficiente per macinare, sarà suo dovere il tener bagnate le
rote, affinché non soffrano l’asciutto.
3: zo Sarà a suo carico il mantenere l’olio nelle lucernette,
e quello che abbisogna per i lumi, il grasso sui puntoni, tenere untati i denti
degli scudi, e rocche, tenere assottigliate le martelline, e paletti, rimettere
bussoli, e piumascetti, il legno necessario per i quali, e parimente per
qualche dente che si rompesse, dovranno somministrarlo i Padroni, i quali però
avranno l’obbligo di far rifare a loro spese si le rocche come gli scudi, e
qualunque lavoro necessario, purché
non sia rotto per trascuranza del munnaio.
4: to Il Munnaio terrà registrato tutto ciò che macinerà.
E quindi ne renderà conto ai Padroni del molino, ai quali al fine di ogni
settimana darà metà di tutte le così dette moibende, e di tutto ciò che avrà
guadagnato nel molino.
5: to I sudd:i Marchi, e Magnani consegnano il
d:o molino in ottimo stato e andante con tre macine, più esiste in
d:o molino una mazza di libbre 40, due pali, due martelline, due
piccoli paletti, una piastra di ferro, che serve per il bottaccio, una
martinicca di libbre 26:6, una statera grossa, una paletta da farina: i quali
oggetti tutti dovranno esser mantenuti dal mugnaio, ogni qual volta lasciasse
il molino, o che i padroni lo licenziassero i quali potranno licenziarlo a loro
piacere senza disdetta o atto di Tribunale.
6: to Esiste in d:o molino il frantoglio, e gli
oggetti che servono per il med:o sono i seguenti. Una catena da
fuoco, un paio di molle, una grande caldaia, un ramino di rame, un canapo per
l’argano, un rastello di ferro per il frullino, un badile, una botte per i
fondi, alcune stanghe, e bruscole, i quali oggetti parimente dovranno essere
mantenuti.
7: mo Circa il frantoglio se il mugnaio vorrà prestarvi la
sua lavorazione a frangere avrà la sua parte dell’olio che guadagnerà il
frantoglio da dividersi cioè, la metà al frantoglio, e l’altra metà sarà divisa
per ugual porzione fra i lavoranti: la spesa che vi abbisognerà sia per la
legna occorrenti al frantoglio, come per le vetture per portare olive ed altro
sarà ripartita fra i Padroni, e lavoranti.
8: vo Sarà obbligo del mugnaio il dormire la notte, ed
attendere al frantoglio quando vi sarà olio, o olive per evitare il pericolo
che nulla sia rubato e qualunque inconveniente che succedesse per sua
trascuranza sarà a sui carico.
9: no In quei giorni che visarà bisogno di frangere il
munnaio non potrà avere pretenzione di macinare, ma solo macinerà qualora non
sia impedita la frantura, e non potendo assistere alla frantura, e al molino
nei giorni che asi frange, se vuole essere a parte del frantoglio, manterrà una
persona capace.
Io sottoscritto accetto dai nominati la chiave del det:o molino, e mi obbligo di
eseguire le sopraespresse condizioni firmandomi.
Fatto in duplice originale, e rilasciata una copia al Francesco
Magnani, e altra a Luca Marchi
Segnato Francesco Buonamici
Luca Marchi
Antonio Magnani
SCHIZZI DEL PROGETTO:
DECRETO DEL DUCA DI LUCCA
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