mercoledì 10 giugno 2015

IL MULINACCIO SUL RIO DI REFUBBRI (Bagni di Lucca) - CONTRATTO D'AFFITTO DEL 1848


Il mulinaccio sul rio di Refubbri (Bagni di Lucca) - Contratto d’affitto del 1848

Il contratto d’affitto dell’edificio adibito a mulino e frantoio è stipulato il 2 settembre del 1848 fra i proprietari dell’immobile Luca Marchi e Antonio Magnani e Stefano Buonamici, tutti abitanti del paese di Pieve di Controne della Comunità di Bagni di Lucca.
Il documento è costituito da nove articoli, che prevalentemente pongono obblighi puntuali e stringenti al conduttore riguardo il mantenimento in efficienza dei macchinari “Sarà a suo carico il mantenere l’olio nelle lucernette, e quello che abbisogna per i lumi, il grasso sui puntoni”, la manutenzione della forza motrice del torrente di Refubbri “Sarà obbligo del mugnaio il raccogliere e mantenere tutta l’acqua che si potrà nella gora”, e la sorveglianza del manufatto “Sarà obbligo del mugnaio il dormire la notte.
Alcuni articoli poi elencano gli oggetti presenti nell’edificio “tre macine, più esiste in d:o molino una mazza di libbre 40, due pali, due martelline, due piccoli paletti, una piastra di ferro, che serve per il bottaccio”, altri la ripartizione degli utili ricavati dall’attività del mulino e del frantoio “Il Munnaio terrà registrato tutto ciò che macinerà. E quindi ne renderà conto ai Padroni del molino, ai quali al fine di ogni settimana darà metà di tutte le così dette moibende, e di tutto ciò che avrà guadagnato nel molino.
Un articolo poi prevede che “i padroni …….. potranno licenziarlo a loro piacere senza disdetta o atto di Tribunale”.
Assieme al contratto è conservato in archivio un serie di schizzi della pianta e dei macchinari del mulino, riportati sul retro di un decreto del duca di Lucca Carlo Lodovico datato 31 gennaio 1846.
È da ritenersi che i disegni siano stati eseguiti dall’ing. Pietro Giambastiani, cognato di Luca Marchi.

CONTRATTO:
Inizio prima pagina
Prima pagina contratto
Seconda pagina contratto
Fine seconda pagina contratto

 TRASCRIZIONE CONTRATTO:

Pieve di Controne a di 2 7bre 1848
I qui sottoscritti Luca Marchi, e Antonio Magnani danno a a condurre un Mulino detto il Mulinaccio a Francesco q: Stefano Buonamici con i seguenti patti:
1: mo Sarà obbligo del mugnaio il raccogliere e mantenere tutta l’acqua che si potrà nella gora, turare se bisogna qualche rottura della medesima, non intendendo che sia obbligato a murare, o far murare a pietra e calcina; dovrà tenere purgata tanto la gora, come il bottaccio da tutte le materie affinché non impediscano la macinazione.
2: da Dovrà assistere permanentemente a detto molino affinché gli avventori, o chi vuol macinare lo trovino presente, e quando non vi sia acqua sufficiente per macinare, sarà suo dovere il tener bagnate le rote, affinché non soffrano l’asciutto.
3: zo Sarà a suo carico il mantenere l’olio nelle lucernette, e quello che abbisogna per i lumi, il grasso sui puntoni, tenere untati i denti degli scudi, e rocche, tenere assottigliate le martelline, e paletti, rimettere bussoli, e piumascetti, il legno necessario per i quali, e parimente per qualche dente che si rompesse, dovranno somministrarlo i Padroni, i quali però avranno l’obbligo di far rifare a loro spese si le rocche come gli scudi, e qualunque lavoro necessario, purché  non sia rotto per trascuranza del munnaio.
4: to Il Munnaio terrà registrato tutto ciò che macinerà. E quindi ne renderà conto ai Padroni del molino, ai quali al fine di ogni settimana darà metà di tutte le così dette moibende, e di tutto ciò che avrà guadagnato nel molino.
5: to I sudd:i Marchi, e Magnani consegnano il d:o molino in ottimo stato e andante con tre macine, più esiste in d:o molino una mazza di libbre 40, due pali, due martelline, due piccoli paletti, una piastra di ferro, che serve per il bottaccio, una martinicca di libbre 26:6, una statera grossa, una paletta da farina: i quali oggetti tutti dovranno esser mantenuti dal mugnaio, ogni qual volta lasciasse il molino, o che i padroni lo licenziassero i quali potranno licenziarlo a loro piacere senza disdetta o atto di Tribunale.
6: to Esiste in d:o molino il frantoglio, e gli oggetti che servono per il med:o sono i seguenti. Una catena da fuoco, un paio di molle, una grande caldaia, un ramino di rame, un canapo per l’argano, un rastello di ferro per il frullino, un badile, una botte per i fondi, alcune stanghe, e bruscole, i quali oggetti parimente dovranno essere mantenuti.
7: mo Circa il frantoglio se il mugnaio vorrà prestarvi la sua lavorazione a frangere avrà la sua parte dell’olio che guadagnerà il frantoglio da dividersi cioè, la metà al frantoglio, e l’altra metà sarà divisa per ugual porzione fra i lavoranti: la spesa che vi abbisognerà sia per la legna occorrenti al frantoglio, come per le vetture per portare olive ed altro sarà ripartita fra i Padroni, e lavoranti.
8: vo Sarà obbligo del mugnaio il dormire la notte, ed attendere al frantoglio quando vi sarà olio, o olive per evitare il pericolo che nulla sia rubato e qualunque inconveniente che succedesse per sua trascuranza sarà a sui carico.
9: no In quei giorni che visarà bisogno di frangere il munnaio non potrà avere pretenzione di macinare, ma solo macinerà qualora non sia impedita la frantura, e non potendo assistere alla frantura, e al molino nei giorni che asi frange, se vuole essere a parte del frantoglio, manterrà una persona capace.
Io sottoscritto accetto dai nominati la chiave del  det:o molino, e mi obbligo di eseguire le sopraespresse condizioni firmandomi.
Fatto in duplice originale, e rilasciata una copia al Francesco Magnani, e altra a Luca Marchi
Segnato Francesco Buonamici
Luca Marchi
Antonio Magnani

 SCHIZZI DEL PROGETTO:



DECRETO DEL DUCA DI LUCCA





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