patti di mezzadria di Luca Marchi, possidente nel territorio di
Bagni di Lucca (1844 – 45)
[La mezzadria è un contratto agrario con il quale un proprietario di
terreni e un contadino si dividono, normalmente a metà, i prodotti e gli utili
del fondo.
L’istituto della mezzadria si sviluppò in Europa, durante
il basso Medioevo, come rapporto produttivo nel sistema feudale e in Italia fu
particolarmente applicato in Toscana.]
Patti col Contadino
Luca Marchi consegna a Paolo Bianchi varii
appezzamenti di terreno dichiarati in addietro [elencati in fogli sparsi] con i seguenti
patti e condizioni
1:mo Dei
Frutti
Tutti i frutti che il Contadino
raccoglierà sopra i beni assegnatili dovranno esser divisi a perfetta metà col
Padrone, a riserva però delle castagne, ossia della farina di castagne, la
quale spetta per tre parti al Locato, e due parti al Conduttore, e così debba
partirsi come si suole dire, a cinquina. Così le diande al terzo l’olio al
terzo.
2:do
Tutto il legname da sega resta riservato a favore di detto Locatore, ed il
legname che il Conduttore farà sopra detti beni dovra servire per uso delle
vite, che esso conduce senza poterne vendere, o cedere, e se ne avanza sarà in
obbligo il Conduttore di cederlo al detto Locatore.
3:zo Del Bestiame
Il Marchi ha consegnato al Bianchi N:° 2
Vaccine, stimate una Scudi 28, e l’altra Scudi 20; più N:° 23 pecore di valore Scudi
43: L 2:10 dovrà il Contadino mantenere dette bestie, e il guadagno che ne ricaverà
sarà per metà suo, e metà del Locatore, e il capitale sarà sempre del Locatore,
dimodochè quando il Bianchi lasciasse i beni, e il bestiame affidabili, dovrà
farsi stimare il bestiame, e dovrà detto Bianchi corrispondere al Padrone del
capitale consegnatoli, e se vi sarà valore di più dovrà dividersi a perfetta
metà fra il Padrone, e il Conduttore.
4:to Fieno, e Paglia, e Foglie
Siccome il Bianchi quando entrò
Contadino non pagò al Marchi niente del fieno, e paglia, e foglie da concime
che vi trovò, così quando sorta sarà in obbligo di rilasciare tutto, senza aver
pretenzioni
5:to Sughi [letame liquido]
Il contadino quando venne trovò il sugo
al Coll’asserra, e a casa stimato al Coll’asserra Scudi 4, e a casa Scudi 5,
non pagò la parte al Padrone, dunque quando sorta dovrà farsi stimare il sugo,
e levata la parte che ci ha trovato, se ce ne è di più li sarà pagata la sua
metà
6:to Pasture del bestiame
Le pecore dovrà tenerle alla sua stalla,
e così le vaccine per far pattume, e se darà qualchè stallata al Padrone li
saranno pagate le nottate [?] per metà a soldi 3 per diecina di pecore. Riguardo poi alle
pasture delle pecore, il Padrone pagherà metà dell’erba che abbisognasse
comprare per il mantenimento delle pecore, e se il Contadino fa pascolare
l’erba del Padrone pagherà la metà. Le pasture poi che il Contadino seminera
sui beni che conduce saranno pascolate dalle sue bestie, e non potrà venderle
ad altri, e il Padrone li rimetterà la metà del seme; e non altro.
7:to Legna da fuoco
Le legna da fuoco saranno divise, come
il resto per metà, e il Contadino dovrà cedere la metà al Padrone ammannate, e
ammassate.
8:to Tutti i frutti
Dovrà il Contadino portare al padrone la
metà di tutti i raccolti, cioè riguardo al raccolto delle semente dovrà
ripulirle, e crivellarle, riguardo alle castagne dovrà seccarle, e picchiarle,
e ripulirle, così la canapa grammolarla [dirompere con la gramola], formentone [granoturco], e
fagioli sgranarli, e vino consegnarneli [?] perfessionato [?].
9:no Obblighi del Contadino
Dovrà il Contadino lavorare, coltivare e
tenere detti stabili da buono, e diligente Padre di Famiglia, come pure
innestare, piantare, e ricalzare sopra le selve locateli, far le sottomesse
necessarie, e tutti quei lavori che vi abbisognano. Dovrà tutti gli anni
ricalzare il Metato delle Fabbriche, mantenerci un vivaglio di castagni; e così
ricalzare ancora l’altre selve almeno un pezzo all’anno.
10:mo Capanne di paglia
Sarà a suo carico il mantenere, e
coprire le capanne di paglia
11:mo Ripulitura dei castagni
Dovrà ogni anno ripulire i castagni
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