mercoledì 21 aprile 2021

LA PANDEMIA DEL XIX sec. - Manifesto del 1884 affisso in Lucca -

LA PANDEMIA DEL XIX SEC. – Manifesto del 1884 affisso in Lucca.

Nel corso del diciannovesimo secolo il colera, allora chiamato “morbo asiatico”, si diffuse in tutto il globo causando sette pandemie, sei delle quali interessarono anche l’Italia negli anni 1835-1837, 1849, 1854-1855, 1865-1867, 1884-1886 e 1893.

Di seguito è riportato un manifesto del 1884 pubblicato dalla Regia Prefettura di Lucca, che riporta un dispaccio del Ministero dell’Interno del Regno d’Italia.

É interessante confrontare gli strumenti allora impiegati dalle varie autorità preposte al controllo del territorio con le azioni odierne. Si deve tenere presente naturalmente che gli studi su tale morbo erano iniziati nei primi anni del XIX sec e non era disponibile alcun tipo di vaccino.

TESTO:

R. PREFETTURA DI LUCCA

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Abitanti della Provincia di Lucca.

Dal Ministero dell’Interno mi giunge or ora il Dispaccio seguente:

N. 6615. Dalle notizie pervenute da molte Provincie del Regno, mi consta che parecchi Comuni si permisero delle quarantene, di inibire l’accesso ai viandanti che non fossero muniti di certificato comprovante la loro provenienza da Paesi immuni dal colera, e si giunse perfino a proibire del tutto l’ingresso a chiunque si presentasse con o senza certificato ed a costituire ben anche dei cordoni affidandone custodia ad individui non appartenenti alla pubblica forza, alla meglio, in modo affatto arbitrario ed illegale. Già con Circolare telegramma del 18 scorso Agosto, N. 5678, questo Ministero dichiarava che simili provvedimenti erano illegali, dannosi ed inefficaci, e spettava solo al Governo il diritto d’imporre contumacie; che le suddette misure erano rovinose al Commercio, allo scambio dei prodotti ed al ben inteso interesse della popolazione. Poiché si fece palese che non da tutti erasi prestata obbedienza alla fatta diffida si ebbe cura, caso per caso, di ordinare cessassero le arbitrarie misure e, ad amor del vero, i richiami produssero il fine desiderato. Ma dopo che, per un certo aumento della diffusione del morbo, si è visto che in molti Comuni si persiste nel chiedere o nell’attuare abusivamente le censurate disposizioni, credette il Ministero di confortarsi dell’avviso del Consiglio Superiore di Sanità sulla loro efficacia, in linea sanitaria e sul valore che simili provvedimenti potessero avere per difendere i Comuni sani dalle provenienze da contrade infette. Quell’eminente consesso, preso in esame il propostogli quesito, ebbe a dichiarare che, in seguito alle istruzioni da esso Consiglio diramate, circa il modo con cui devono riguardarsi i Comuni prima e dopo l’apparizione del morbo, non credé, come non crede, di proporre le quarantene Comunali, che ritiene affatto inutili, limitandosi a suggerire che possa essere permessa una diligente ispezione medica dei viaggiatori in arrivo e nulla più. Nell’adunanza d’oggi stesso ha poi manifestato l’avviso che i certificati richiesti nella presente circostanza dai Comuni sotto il punto di vista sanitario non bebbansi considerare, ed appoggiava queste conclusioni alle considerazioni, che non basti la dimora per qualche tempo in un luogo infetto per ritenere che una persona si sia contagiata, che i Sindaci non potrebbero con sicurezza attestare altra cosa che una persona in un dato giorno ed ora ha richiesto un certificato, il quale non darebbe alcuna sicurezza della non infezione esistente nel richiedente, il quale potrebbe daltronde contagiarsi anche lungo la via mentre poi un tal certificato non garantirebbe contro una possibile sostituzione di persona tanto nel momento in cui si accorda quanto in quello in cui si giunge a destinazione. Suffragato da tale autorevole parere, che concorda perfettamente colle raccomandazioni generali o parziali fatte prima d’ora, il Ministero dell’Interno è venuto nella disposizione d’ordinare quanto segue: 1. Dovranno cessare immediatamente e non potranno imporsi per l’avvenire le quarantene all’ingresso dei Comuni con sequestro degli individui che vogliono penetrare nel Comune stesso. 2. Non si dovrà richiedere l’esibizione di certificati di provenienza, sia che attestino che i viaggiatori provengono da luoghi non infetti, sia che dichiarino aver essi, per un determinato tempo, dimorato in comune immune dal morbo. 3. Saranno tosto sciolti i cordoni che i Comuni avessero costituiti per difendersi dalle provenienze da Comuni infetti, meno che tali cordoni sanitari siano stati ordinati o autorizzati dal Ministero dell’Interno. 4. Sarà soltanto acconsentito ai Comuni, i quali credessero di usarne di sottoporne a visita medica i viaggiatori provenienti da luoghi infetti, di assoggettare ad osservazione in uno speciale lazzaretto, affatto diverso da quello destinato alla cura dei colerosi, tutti coloro i quali potessero risultare sospetti d’infezione. Tale costatazione dovrà essere fatta da un medico con apposito certificato, e l’osservazione non potrà oltrepassare i 20 giorni. 5. Alle Autorità Comunali ed a tutti coloro i quali contravverranno alle precedenti disposizioni saranno applicate le misure di rigore previste dalla legge Provinciale Comunale e da quella di Pubblica Sicurezza. I Signori Prefetti del Regno pubblicheranno tali disposizioni Ministeriali in tutti i Comuni, meno per ora le isole, e ne cureranno la rigorosa osservanza occorrendo anche la forza”.

Roma 3 Settembre 1884 Pel Ministro – MORANA


Abitanti della Provincia di Lucca.

Nell’ardore di preservare la pubblica salute, i primi momenti del pericolo hanno potuto suggerirci estreme cautele.

Ma la esperienza ha presto dimostrato a quali, e gravissimi danni si andava incontro. Così, nel trasmettervi la parola del Governo centrale, io son certo ch’essa troverà pronta eco in questa illuminata Provincia, dove tanto forte ed alto è l’animo dei cittadini.

E ai Sindaci, a tutte le Autorità, alla Cittadinanza mi affido, perché le disposizioni Ministeriali sieno, senza bisogno di alcuna sanzione penale, pienamente osservate.

Lucca li 3 Settembre 1884 IL PREFETTO

DE MARIA

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TIP. ROICCHI PIAZZA S.MICHELE N. 6.