giovedì 3 gennaio 2019

ISTRUZIONI PER I PARROCI, LE BALIE E I TENUTARI DEI GETTATELLI.



ISTRUZIONI PER I PARROCI, LE BALIE E  I TENUTARI DEI GETTATELLI.

Il termine “gettatelli” o “trovatelli” deriva dal costume medievale di mettere nella ruota dei conventi i bambini abbandonati. La ruota era una bussola girevole di forma cilindrica, di solito costruita in legno, divisa in due parti chiuse da uno sportello: una parte verso l'interno e l'altra verso l'esterno dell’edificio, che permetteva di mettere il neonato che si voleva abbandonare, senza essere visti dall'interno. Facendo girare la ruota, la parte con l'infante veniva immessa nell'interno dove, aperto lo sportello, si poteva prendere il neonato per dargli le prime cure. Tuttavia, per un eventuale successivo riconoscimento da parte di chi l'aveva abbandonato, talvolta venivano inseriti nella ruota assieme al bambino monili, documenti o altri segni distintivi.
Spesso vicino alla ruota vi era una campanella, per avvertire di raccogliere il neonato, ed anche una specie di buca delle lettere, dove mettere offerte per sostenere chi si prendeva cura degli esposti.

RUOTA CON BUSSOLA GIREVOLE

Col passare del tempo anche la società civile si adoperò per questi bambini sfortunati e sorsero i primi Ospedali dotati di ruote.
Di seguito è riportato un libriccino degli “Spedali Riuniti di Pisa”, pubblicato nel Granducato di Toscana e con riportata a mano la data 1830, che si apre con un avviso rivolto ai “Tenutari dei Gettatelli” per richiedere il premio.  La somma promessa è relativa alla mansione di aver accudito ai bisogni dei trovatelli. 
Seguono le “Istruzioni per i Parrochi e per le balie e Tenutarj delle creature illegittime”, dove è premesso che l’Ospedale accogliendo i gettatelli di tutto il Granducato si rivolge “alla già eccitata carità, sorveglianza, e cooperazione dei Parrochi”, che devono
In particolare i parroci devono prendere nota ufficiale delle domande ricevute di allattare un trovatello e verificare la “moralità della richiedente e che sia contadina, o pigionale, o logajola”, il “tempo decorso dall’ultimo parto” e “l’esito della propria creatura cioè se viva, se sia o no spoppata, e non vivendo, l’epoca della morte.”
Nel caso di affidamento di un trovatello divezzo o adulto di qualsiasi sesso il Parroco dovrà accertarsi “se il richiedente abbia alcuna eccezione nella sua morale condotta, se abbia sufficienti mezzi di sussistenza e bastante comodità per tener separati i maschi dalle femmine avendo figliolanza, ed in fine a qual’arte o mestiere pensi dirigere il gettatello.”
Seguono una serie di altre prescrizioni fra le quali la dovuta sorveglianza da parte dei parroci sulla custodia fisica e morale dei gettatelli tenuta dalle balie e dai tenutari, sull’obbligo delle vaccinazioni e sui matrimoni delle gettatelle, che riceveranno dallo Spedale una dote di 25 scudi.

RILEGATURA IN PELLE

"STEMMA" SPEDALE

avviso
Il sottoscritto Commissario dei RR. Spedali Riuniti di Pisa, rammenta ai Tenutari dei Gettatelli che. Coerentemente alla Sovrana Risoluzione del di 24 Agosto1852 pubblicata col mezzo del Monitore Toscano de’ 28 detto di N° 199., il termine a domandare il premio promesso dall’Art.  7 delle Istruzioni generali de’ 17 Febbraio 1818 è stabilito in due anni.
Che tale termine, a contare della citata Risoluzione, è assegnato a coloro i quali comunque abbiano già acquistato diritto al detto Premio, pure, per non averlo domandato, non l’ottennero finquì.
Che tutti gli altri Tenutari – esso termine dovrà cominciare a decorrere dal dì in cui, da ora in poi, si farà titolo al conseguimento del Premio stesso.
E che spirato il detto termine non dovrà altrimenti attendersi alcuna Istanza che pe tale oggetto venisse avanzata.
   Il Commissario
Cav. Leonori Cecina 
ISTRUZIONI
PER
I PARROCHI
E
PER LE BALIE E TENUTARJ
DELLE
CREATURE ILLEGITTIME
APPARTENENTI
AL REGIO SPEDALE
DEI GETTATELLI
DI PISA
~~
PISA
Stamperia Pieraccini
ISTRUZIONI
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&. 1.
Degli Attestati.

1. Siccome per benefizio pubblico lo Spedale dei Gettatelli di Pisa accoglie ed ha l’onere di mantenere le creature illegittime che vi pervengono da ogni popolo del Gran-Ducato, così ciascun popolo è obbligato a gravarlo col riceverne in cura e custodia dallo Spedale medesimo. E siccome tale Luogo pio, per fare saviamente la distribuzione di quelle creature, le quali comunemente sono qualificate col nome di Gettatelli, ha d’uopo d’affidarsi alla già eccitata carità, sorveglianza, e cooperazione dei Parrochi perciò viene raccomandata ad essi la precisa osservanza delle seguenti regole circa gli attestati remissibili da loro ec. che dovranno rilasciar sempre gratuitamente a forma degli ordini veglianti e che dovranno scriver di propria mano, e munire del rispettivo bollo parrocchiale.
2. L’attestato per  prendere ad allattare, solamente, un gettatello deve farsi dal Parroco con facilità a tutte le donne che lo richiedono ma dovrà tale attestato dare contezza di quanto appresso:
I.° della moralità della richiedente e che sia contadina, o pigionale, o logajola;
II.° della Parrocchia, Comunità, o Giurisdizione in cui essa dimora;
III.° del tempo decorso dall’ultimo parto della medesima;
IV.° dell’esito della propria creatura cioè se viva, se sia o no spoppata, e non vivendo, l’epoca della morte.
3. L’attestato per prendere un gettatello divezzo o un’adulto di qualunque sesso si farà dal Parroco a chiunque lo domanda, ma dovrà esprimere se il richiedente abbia alcuna eccezione nella sua morale condotta, se abbia sufficienti mezzi di sussistenza e bastante comodità per tener separati i maschi dalle femmine avendo figliolanza, ed in fine a qual’arte o mestiere pensi dirigere il gettatello venendoli consegnato.
4. Per i gettatelli si lattanti, che divezzi, e adulti che si troveranno alla consegna delle Balie e Tenutarj non si farà luogo a favor di questi al pagamento del salario e vestiario che li fosse dovuto, e di che si parlerà al &. 11, se non che previa esibizione del libretto, rilasciato dal Parroco e vidimato dal Gonfaloniere; e tale attestato dovrà emettersi nelle stampiglie che lo Spedale suole di mano in mano inviare a tutti i Parrochi, oppure in carta bianca sempreché l’attestato venga redatto conformemente alle stampiglie medesime.
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5. Dovranno in coscienza i Parrochi negar l’attestato, di che il precedente art. 4., a tutte quelle Balie o tenutarj che tenessero i gettatelli consegnati loro con poca cura tanto in rapporto allo spirituale non educandoli cristianamente, quanto in rapporto al temporale trascurando di iniziarli in un arte, o mestiere e lasciandoli nell’ozio, o mandandoli alla questua od a far danno sopra i beni altrui o dandoli cattivi esempi domestici; oltre a che dovranno i Parrochi uniformarsi a quanto sarà detto al &. 5.
6. Ogni qualvolta segua la morte di alcun gettatello dovrà il Parroco emettere l’attestato indicante il giorno, mese, ed anno di detta morte e il genere di malattia che l’avrà preceduta; Questo attestato verrà emesso nella stampiglia di che sopra all’art. 4, e dietro di esso sarà spedita al Parroco, per mezzo della Balia o Tenutario, la solita quota funeraria di soldi dieci, di qualsiasi età si fosse il gettatello.
7. Tutte le volte che abbia luogo il passaggio di gettatelli pel [?] S. Sacramento della Cresima, nella quale occasione mai potrà esser cambiato il loro nome, il Parroco ne attesterà nei rispettivi libretti notandovi il Vescovo, il luogo ed il tempo dell’amministrazione di quel Sacramento.  
&. 2.
Della consegna dei gettatelli si lattanti che divezzi e adulti

La consegna dei gettatelli lattanti si fa alle Balie in qualunque giorno solamente dietro gli attestati di che il precedente &. 1 art. 2 e 3 e indipendentemente dall’ordine inscritto del Commissario e dell’Infermiere maggiore cui incumbe di accertarsi dello stato di salute dei primi come della potenza ad allattare nelle seconde. In qualunque giorno si fa pure la consegna dei gettatelli divezzi e adulti: e tanto per questi che pei lattanti dovranno i consegnatari emettere una ricevuta o altro riscontro e la obbligazione della denuncia di che il seguente &. 3.
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&. 3.
Del ritorno allo Spedale dei gettatelli siano lattanti divezzi o adulti.

1. Salve le cause urgenti e straordinarie le Balie e i Tenutarj sono obbligati di denunziare allo Spedale due mesi avanti la rimessa che volontariamente far volessero dei gettatelli, onde dar luogo allo Spedale medesimo di procurare a quelli un nuovo collocamento.
2. Se in qualchè gettatello collocato a Balia si manifestasse alcun segno di malattia sospetta la Nutrice sarà obbligata di riportallo immediatamente allo Spedale perché possa esservi curatoe alimentato con quei mezzi che in simili casi devono anteporsi al latte di donna.
3. Quelle Balie o Tenutarj che volontariamente, o perché richiamativi, ricondurranno allo Spedale i gettatelli dovranno pure riportare rispettivamente il presente libretto e il corredo o panni ad esso consegnati, lo che faranno nel caso ancora di morte di alcuno dei gettatelli stessi.
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&. 4.
Di passaggi ad altri consegna dei gettatelli senza il consenso dello Spedale.

1. Tutti i Tenutarj o Balie che passeranno alla cura di altri gettatelli senza prima avvertire il Commissario e riportarne il di Lui [?] consenso saranno puniti ciascuno non solo con la perdita del salario che potesse essere loro dovuto, quanto ancora con la pena di lire 200, applicabili per una quarta parte all’accusatore segreto o palese, e per il resto allo Spedale; e quei che fossero impotenti a pagar questa somma dovranno soddisfare a tal debito con la carcerazione per quel tempo che equivale al medesim coerentemente agli Ordini e Leggi veglianti. In una pena pune pecuniaria o afflittiva secondo giudicherà il Tribunale incorrerà chi con fedi false o nomi finti avesse ottenuto qualche gettarello dallo Spedale o in qualunque altro modo defraudasse il luogo pio medesimo.
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                                                                  &. 5.
Della mal tenuta dei gettatelli.

Nel caso le Balie o i Tenutarj mal custodiscono, o educhino male i gettatelli, il Parroco sarà tenuto per l’amore di Dio di darne sollecito avviso al Commissario perché prenda quelle determinazioni che esigeranno le circostanze, e nei casi di urgenza il Parroco stesso oppure il Sindaco, Gonfaloniere o il Giusdicente potranno passarli ad altro Tenuttario purché lo notino sul libretto e rendino poi di tutto informato il Commissario suddetto.
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&. 6.
Della vaccinazione dei gettatelli.

Hanno le Balie l’obbligo di far vaccinare i gettatelli presso di loro esistenti entro i primi sei mesi del latte quando cause particolari non siano per impedirlo; queste cause però dovranno concludentemente giustificarle al che mancando verrà sospeso il pagamento del salario che fosse decorso. La vaccinazione dovrà farsi eseguire dai Medici o Chirurghi condotti che ne sono obbligati, ed ove tali condotti manchino dovrà farsi eseguire da qualunque venturiere salva ad esso una qualche recognizione da concertarsi prima con lo Spedale, qualora a ciò amino di prestarsi gratuitamente e col solo spirito di essere utili ad una delle più infelici classi dei viventi quale appartengono i gettatelli.
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&. 7.
Della cura dei gettatelli nei casi di loro malattia.

I Medici e i Chirurghi condotti sono nell’obbligo di curare come di vaccinare gratuitamente i gettatelli. Pertanto viene raccomandato ai Parrochi d’invigilare anche in questa parte, e di prestarsi ad approvar le chiamate e a vidimare le Ricette dietro le quali soltanto, e previa la revisione di esse da farsi  dal Maestro di Farmacia dello Spedale, potranno le Balie o i Tenutarj conseguire il rimborso delle spese di medicinali.
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&. 8.
Della adozioni e restituzioni dei gettatelli , e della consegna di essi a sgravio del Luogo pio.

1. Chi volesse adottare un gettatello dovrà umiliare a S. A. I. e R. una Supplica corredata da un’attestato che esprima se il richiedente sia di buona morale, se abbia figli proprj, e se trovisi in stato di poterne avere, se posseda, e se, chiedendo di adottare una femmina, trovisi in grado di obbligarsi a costituirle una dote.
2. Possono essere ripresi dall’Ospizio tutti quei gettatelli che vi sono stati depositati da chiunque li richieda a forma degli Ordini.
3. In ogni tempo e durante l’epoca nelle quali il gettatello può esser nel caso di cagionare spesa allo Spedale è in facoltà del Commissario di combinare dei Contratti e collocare simili individui presso i Coltivatori e Artisti o in servizio o come apprendisti senza stipulare guadagno per alcuna delle parti, ma solamente con assicurare al Coltivatore, Artista ec. il servizio gratuito del gettatello fino agli anni 25 al più, ed a questo gli alimenti, il vestiario, e l’alloggio pure gratuito fino all’epoca stessa.
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&. 9.
Dei matrimoni delle gettatelle.

1. Le gettatelle alla occasione del loro matrimonio conseguiranno dallo Spedale una dote di scudi 25. per ciascheduna 2). Decaderanno però da tale benefizio se si verificherà alcuna eccezione nella loro morale condotta o se precederanno a contrarre il matrimonio senza previo consenso dello Spedale suddetto. Onde ottenere il detto consenso, e così prima di procedere alli sponsali e fare eseguire le proclame dovranno presentarsi al Commissario gli attestati autentici dai quali resulti 1.° la buona e moral condotta non tanto della fanciulla quanto del giovane prescelto per sposo, 2.° il consenso dei genitori di esso, 3.° che il detto giovane è in grado di mantenere la moglie e i figli che aver potesse; e dovrà similmente presentarsi al Commissario l’inventario del corredo della fanciulla stimato per mezzo di amici comuni il quale dovrà inserirsi nella scritta di matrimonio da celebrarsi avanti il Commissario suddetto o del Ministro che ad Esso piacer potesse di deputare.
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&. 10.
Dei premj a favore dei Tenutarj.

Ogni volta che il gettatello di qualunque sesso dato a balia in una famiglia, resterà continuamente in quella i maschi fino agli anni 18 e le femmine fino agli anni 25 e saranno rispettivamente instruiti nell’arte de Tenutario medesimo o in altra qualunque avesse egli reputata conveniente; il Tenutario stesso avrà diritto di conseguire un premio di L. 70 sulla cassa dello Spedale. Le due condizioni di continua permanenza fino all’età predetta e d’instruzione in un’arte qualunque sono cumulativamente necessarie per l’effetto suddetto, e dovranno essere concludentemente giustificate.   
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&. 11.
Dei pagamenti dei salarj e della somministrazione del vestiario pei gettatelli.

1. I pagamenti dei salarj si fanno dal Cassiere dello Spedale di sei in sei mesi cioè a Maggio e a Novembre nel quale secondo mese si fa luogo inoltre alla distribuzione del vestiario.
2. Fuori dei suddetti mesi di Maggio e Novembre non si corrisponderà né il salario né il vestiario a riserva dei casi di morte dei gettatelli o di qualche urgente caso che obblighi il Tenutario alla restituzione di essi allo Spedale.
3. I salarj  e il vestiario sono regolati secondo le seguenti Tariffe.
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Pisa dai RR. Spedali Riuniti
Li 2 Novembre 1813

Il Commissario
Cav. Antonio Simonelli



AVVISO
Con deliberazione di questa Direzione del di 7 Giugno cadente approvata dalla R. Prefettura il di 12 successivo, è rimasto determinato:
“Che d’ora in appresso i tenutarj dei gettatelli di ambo i sessi, oltre agli obblighi che loro incumbono in ordine alle Istruzioni del 17 Febbrajo 1818, debbano avere pur quello di procurare ai detti gettatelli la istruzione nel leggere, scrivere, e aritmetica manda dogli alle pubbliche scuole ove esistono; e che il premio promesso dalle citate istruzioni non debba essere corrisposto a quei tenutarj che avranno trascurato il suddetto nuovo obbligo, e non saranno perciò in grado di produrre un’attestato del Maestro o Maestra comprovante l’adempimento dell’obbligo stesso.
Pisa; Dai RR. Spedali Riuniti
li 30 Giugno 1865.
Il Commissario
  Cav. Dott. Carlo Cuturi





Al termine delle pagine stampate se ne trovano alcune bianche su cui sono stati annotati affidamenti di trovatelli. Viene riprodotta la prima pagina che riporta la data del 1862, quando era stato già costituito il Regno d’Italia.


A di 23 Agosto 1862
Donato (cognome)
Del 1 Agosto 1862
A 223
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Dato a Balia 
 - a -
Ma Domenica moglie
Di Girolamo (cognome) di
Decimo
                      firma