ISTRUZIONI PER I PARROCI, LE BALIE E I TENUTARI DEI GETTATELLI.
Il termine “gettatelli” o “trovatelli” deriva dal
costume medievale di mettere nella ruota dei conventi i bambini abbandonati. La
ruota era una bussola girevole di
forma cilindrica, di solito costruita in legno, divisa in due parti chiuse da
uno sportello: una parte verso l'interno e l'altra verso l'esterno dell’edificio,
che permetteva di mettere il neonato che si voleva abbandonare, senza essere
visti dall'interno. Facendo girare la ruota, la parte con l'infante veniva
immessa nell'interno dove, aperto lo sportello, si poteva prendere il neonato
per dargli le prime cure. Tuttavia, per un eventuale successivo riconoscimento
da parte di chi l'aveva abbandonato, talvolta venivano inseriti nella ruota
assieme al bambino monili, documenti o altri segni distintivi.
Spesso vicino alla ruota vi era una campanella,
per avvertire di raccogliere il neonato, ed anche una specie di buca delle
lettere, dove mettere offerte per sostenere chi si prendeva cura degli esposti.
RUOTA CON BUSSOLA GIREVOLE |
Di seguito è riportato
un libriccino degli “Spedali Riuniti di Pisa”, pubblicato
nel Granducato di Toscana e con riportata a mano la data 1830, che si apre con
un avviso rivolto ai “Tenutari dei Gettatelli” per
richiedere il premio. La somma
promessa è relativa alla mansione di aver accudito ai bisogni dei trovatelli.
Seguono le “Istruzioni
per i Parrochi e per le balie e Tenutarj delle creature illegittime”,
dove è premesso che l’Ospedale accogliendo i gettatelli di tutto il Granducato si
rivolge “alla già eccitata carità, sorveglianza, e cooperazione dei Parrochi”,
che devono
In particolare i
parroci devono prendere nota ufficiale delle domande ricevute di allattare un
trovatello e verificare la “moralità della richiedente e che sia
contadina, o pigionale, o logajola”, il “tempo decorso dall’ultimo parto”
e “l’esito
della propria creatura cioè se viva, se sia o no spoppata, e non vivendo,
l’epoca della morte.”
Nel caso di
affidamento di un trovatello divezzo o adulto di qualsiasi sesso il Parroco
dovrà accertarsi “se il richiedente abbia alcuna eccezione nella sua morale condotta, se
abbia sufficienti mezzi di sussistenza e bastante comodità per tener separati i
maschi dalle femmine avendo figliolanza, ed in fine a qual’arte o mestiere
pensi dirigere il gettatello.”
Seguono una serie di
altre prescrizioni fra le quali la dovuta sorveglianza da parte dei parroci
sulla custodia fisica e morale dei gettatelli tenuta dalle balie e dai
tenutari, sull’obbligo delle vaccinazioni e sui matrimoni delle gettatelle, che
riceveranno dallo Spedale una dote di 25 scudi.
RILEGATURA IN PELLE |
"STEMMA" SPEDALE |
avviso
Il sottoscritto Commissario dei RR. Spedali Riuniti di Pisa,
rammenta ai Tenutari dei Gettatelli che. Coerentemente alla Sovrana Risoluzione
del di 24 Agosto1852 pubblicata col mezzo del Monitore Toscano de’ 28 detto di
N° 199., il termine a domandare il premio promesso dall’Art. 7 delle Istruzioni generali de’ 17
Febbraio 1818 è stabilito in due anni.
Che tale termine, a contare della citata Risoluzione, è
assegnato a coloro i quali comunque abbiano già acquistato diritto al detto
Premio, pure, per non averlo domandato, non l’ottennero finquì.
Che tutti gli altri Tenutari – esso termine dovrà cominciare
a decorrere dal dì in cui, da ora in poi, si farà titolo al conseguimento del
Premio stesso.
E che spirato il detto termine non dovrà altrimenti attendersi
alcuna Istanza che pe tale oggetto venisse avanzata.
Il Commissario
Cav.
Leonori Cecina
ISTRUZIONI
PER
I
PARROCHI
E
PER
LE BALIE E TENUTARJ
DELLE
CREATURE ILLEGITTIME
APPARTENENTI
AL REGIO SPEDALE
DEI
GETTATELLI
DI PISA
~•~
PISA
Stamperia
Pieraccini
ISTRUZIONI
--------
&. 1.
Degli
Attestati.
1.
Siccome per benefizio pubblico lo Spedale dei Gettatelli di Pisa accoglie ed ha
l’onere di mantenere le creature illegittime che vi pervengono da ogni popolo
del Gran-Ducato, così ciascun popolo è obbligato a gravarlo col riceverne in
cura e custodia dallo Spedale medesimo. E siccome tale Luogo pio, per fare
saviamente la distribuzione di quelle creature, le quali comunemente sono
qualificate col nome di Gettatelli,
ha d’uopo d’affidarsi alla già eccitata carità, sorveglianza, e cooperazione
dei Parrochi perciò viene raccomandata ad essi la precisa osservanza delle
seguenti regole circa gli attestati remissibili da loro ec. che dovranno
rilasciar sempre gratuitamente a forma degli ordini veglianti e che dovranno
scriver di propria mano, e munire del rispettivo bollo parrocchiale.
2.
L’attestato per prendere ad
allattare, solamente, un gettatello deve farsi dal Parroco con facilità a tutte
le donne che lo richiedono ma dovrà tale attestato dare contezza di quanto
appresso:
I.°
della moralità della richiedente e che sia contadina, o pigionale, o logajola;
II.°
della Parrocchia, Comunità, o Giurisdizione in cui essa dimora;
III.°
del tempo decorso dall’ultimo parto della medesima;
IV.°
dell’esito della propria creatura cioè se viva, se sia o no spoppata, e non
vivendo, l’epoca della morte.
3.
L’attestato per prendere un gettatello divezzo o un’adulto di qualunque sesso
si farà dal Parroco a chiunque lo domanda, ma dovrà esprimere se il richiedente
abbia alcuna eccezione nella sua morale condotta, se abbia sufficienti mezzi di
sussistenza e bastante comodità per tener separati i maschi dalle femmine
avendo figliolanza, ed in fine a qual’arte o mestiere pensi dirigere il
gettatello venendoli consegnato.
4.
Per i gettatelli si lattanti, che divezzi, e adulti che si troveranno alla
consegna delle Balie e Tenutarj non si farà luogo a favor di questi al
pagamento del salario e vestiario che li fosse dovuto, e di che si parlerà al
&. 11, se non che previa esibizione del libretto, rilasciato dal Parroco e
vidimato dal Gonfaloniere; e tale attestato dovrà emettersi nelle stampiglie
che lo Spedale suole di mano in mano inviare a tutti i Parrochi, oppure in
carta bianca sempreché l’attestato venga redatto conformemente alle stampiglie
medesime.
--------
5.
Dovranno in coscienza i Parrochi negar l’attestato, di che il precedente art.
4., a tutte quelle Balie o tenutarj che tenessero i gettatelli consegnati loro con
poca cura tanto in rapporto allo spirituale non educandoli cristianamente,
quanto in rapporto al temporale trascurando di iniziarli in un arte, o mestiere
e lasciandoli nell’ozio, o mandandoli alla questua od a far danno sopra i beni
altrui o dandoli cattivi esempi domestici; oltre a che dovranno i Parrochi uniformarsi
a quanto sarà detto al &. 5.
6.
Ogni qualvolta segua la morte di alcun gettatello dovrà il Parroco emettere
l’attestato indicante il giorno, mese, ed anno di detta morte e il genere di
malattia che l’avrà preceduta; Questo attestato verrà emesso nella stampiglia
di che sopra all’art. 4, e dietro di esso sarà spedita al Parroco, per mezzo
della Balia o Tenutario, la solita quota funeraria di soldi dieci, di qualsiasi
età si fosse il gettatello.
7.
Tutte le volte che abbia luogo il passaggio di gettatelli pel [?] S. Sacramento
della Cresima, nella quale occasione mai potrà esser cambiato il loro nome, il
Parroco ne attesterà nei rispettivi libretti notandovi il Vescovo, il luogo ed
il tempo dell’amministrazione di quel Sacramento.
&. 2.
Della
consegna dei gettatelli si lattanti che divezzi e adulti
La
consegna dei gettatelli lattanti si fa alle Balie in qualunque giorno solamente
dietro gli attestati di che il precedente &. 1 art. 2 e 3 e
indipendentemente dall’ordine inscritto del Commissario e dell’Infermiere
maggiore cui incumbe di accertarsi dello stato di salute dei primi come della
potenza ad allattare nelle seconde. In qualunque giorno si fa pure la consegna
dei gettatelli divezzi e adulti: e tanto per questi che pei lattanti dovranno i
consegnatari emettere una ricevuta o altro riscontro e la obbligazione della
denuncia di che il seguente &. 3.
--------
&. 3.
Del
ritorno allo Spedale dei gettatelli siano lattanti divezzi o adulti.
1.
Salve le cause urgenti e straordinarie le Balie e i Tenutarj sono obbligati di
denunziare allo Spedale due mesi avanti la rimessa che volontariamente far
volessero dei gettatelli, onde dar luogo allo Spedale medesimo di procurare a
quelli un nuovo collocamento.
2.
Se in qualchè gettatello collocato a Balia si manifestasse alcun segno di
malattia sospetta la Nutrice sarà obbligata di riportallo immediatamente allo
Spedale perché possa esservi curatoe alimentato con quei mezzi che in simili
casi devono anteporsi al latte di donna.
3.
Quelle Balie o Tenutarj che volontariamente, o perché richiamativi,
ricondurranno allo Spedale i gettatelli dovranno pure riportare rispettivamente
il presente libretto e il corredo o panni ad esso consegnati, lo che faranno
nel caso ancora di morte di alcuno dei gettatelli stessi.
--------
&. 4.
Di
passaggi ad altri consegna dei gettatelli senza il consenso dello Spedale.
1.
Tutti i Tenutarj o Balie che passeranno alla cura di altri gettatelli senza
prima avvertire il Commissario e riportarne il di Lui [?] consenso saranno
puniti ciascuno non solo con la perdita del salario che potesse essere loro
dovuto, quanto ancora con la pena di lire 200, applicabili per una quarta parte
all’accusatore segreto o palese, e per il resto allo Spedale; e quei che
fossero impotenti a pagar questa somma dovranno soddisfare a tal debito con la
carcerazione per quel tempo che equivale al medesim coerentemente agli Ordini e
Leggi veglianti. In una pena pune pecuniaria o afflittiva secondo giudicherà il
Tribunale incorrerà chi con fedi false o nomi finti avesse ottenuto qualche
gettarello dallo Spedale o in qualunque altro modo defraudasse il luogo pio
medesimo.
--------
&.
5.
Della
mal tenuta dei gettatelli.
Nel
caso le Balie o i Tenutarj mal custodiscono, o educhino male i gettatelli, il
Parroco sarà tenuto per l’amore di Dio di darne sollecito avviso al Commissario
perché prenda quelle determinazioni che esigeranno le circostanze, e nei casi
di urgenza il Parroco stesso oppure il Sindaco, Gonfaloniere o il Giusdicente
potranno passarli ad altro Tenuttario purché lo notino sul libretto e rendino
poi di tutto informato il Commissario suddetto.
--------
&. 6.
Della
vaccinazione dei gettatelli.
Hanno
le Balie l’obbligo di far vaccinare i gettatelli presso di loro esistenti entro
i primi sei mesi del latte quando cause particolari non siano per impedirlo; queste
cause però dovranno concludentemente giustificarle al che mancando verrà
sospeso il pagamento del salario che fosse decorso. La vaccinazione dovrà farsi
eseguire dai Medici o Chirurghi condotti che ne sono obbligati, ed ove tali
condotti manchino dovrà farsi eseguire da qualunque venturiere salva ad esso
una qualche recognizione da concertarsi prima con lo Spedale, qualora a ciò
amino di prestarsi gratuitamente e col solo spirito di essere utili ad una
delle più infelici classi dei viventi quale appartengono i gettatelli.
--------
&. 7.
Della
cura dei gettatelli nei casi di loro malattia.
I
Medici e i Chirurghi condotti sono nell’obbligo di curare come di vaccinare
gratuitamente i gettatelli. Pertanto viene raccomandato ai Parrochi
d’invigilare anche in questa parte, e di prestarsi ad approvar le chiamate e a
vidimare le Ricette dietro le quali soltanto, e previa la revisione di esse da
farsi dal Maestro di Farmacia
dello Spedale, potranno le Balie o i Tenutarj conseguire il rimborso delle
spese di medicinali.
--------
&. 8.
Della
adozioni e restituzioni dei gettatelli , e della consegna di essi a sgravio del
Luogo pio.
1.
Chi volesse adottare un gettatello dovrà umiliare a S. A. I. e R. una Supplica
corredata da un’attestato che esprima se il richiedente sia di buona morale, se
abbia figli proprj, e se trovisi in stato di poterne avere, se posseda, e se,
chiedendo di adottare una femmina, trovisi in grado di obbligarsi a costituirle
una dote.
2.
Possono essere ripresi dall’Ospizio tutti quei gettatelli che vi sono stati
depositati da chiunque li richieda a forma degli Ordini.
3.
In ogni tempo e durante l’epoca nelle quali il gettatello può esser nel caso di
cagionare spesa allo Spedale è in facoltà del Commissario di combinare dei
Contratti e collocare simili individui presso i Coltivatori e Artisti o in
servizio o come apprendisti senza stipulare guadagno per alcuna delle parti, ma
solamente con assicurare al Coltivatore, Artista ec. il servizio gratuito del
gettatello fino agli anni 25 al più, ed a questo gli alimenti, il vestiario, e
l’alloggio pure gratuito fino all’epoca stessa.
--------
&. 9.
Dei
matrimoni delle gettatelle.
1.
Le gettatelle alla occasione del loro matrimonio conseguiranno dallo Spedale
una dote di scudi 25. per ciascheduna 2). Decaderanno però da tale benefizio se
si verificherà alcuna eccezione nella loro morale condotta o se precederanno a
contrarre il matrimonio senza previo consenso dello Spedale suddetto. Onde
ottenere il detto consenso, e così prima di procedere alli sponsali e fare
eseguire le proclame dovranno presentarsi al Commissario gli attestati
autentici dai quali resulti 1.° la buona e moral condotta non tanto della
fanciulla quanto del giovane prescelto per sposo, 2.° il consenso dei genitori
di esso, 3.° che il detto giovane è in grado di mantenere la moglie e i figli
che aver potesse; e dovrà similmente presentarsi al Commissario l’inventario
del corredo della fanciulla stimato per mezzo di amici comuni il quale dovrà
inserirsi nella scritta di matrimonio da celebrarsi avanti il Commissario
suddetto o del Ministro che ad Esso piacer potesse di deputare.
--------
&. 10.
Dei
premj a favore dei Tenutarj.
Ogni
volta che il gettatello di qualunque sesso dato a balia in una famiglia,
resterà continuamente in quella i maschi fino agli anni 18 e le femmine fino
agli anni 25 e saranno rispettivamente instruiti nell’arte de Tenutario
medesimo o in altra qualunque avesse egli reputata conveniente; il Tenutario
stesso avrà diritto di conseguire un premio di L. 70 sulla cassa dello Spedale.
Le due condizioni di continua permanenza fino all’età predetta e d’instruzione
in un’arte qualunque sono cumulativamente necessarie per l’effetto suddetto, e
dovranno essere concludentemente giustificate.
--------
&. 11.
Dei
pagamenti dei salarj e della somministrazione del vestiario pei gettatelli.
1.
I pagamenti dei salarj si fanno dal Cassiere dello Spedale di sei in sei mesi
cioè a Maggio e a Novembre nel quale secondo mese si fa luogo inoltre alla
distribuzione del vestiario.
2.
Fuori dei suddetti mesi di Maggio e Novembre non si corrisponderà né il salario
né il vestiario a riserva dei casi di morte dei gettatelli o di qualche urgente
caso che obblighi il Tenutario alla restituzione di essi allo Spedale.
3.
I salarj e il vestiario sono
regolati secondo le seguenti Tariffe.
--------
Pisa dai RR. Spedali Riuniti
Li 2 Novembre 1813
Il Commissario
Cav. Antonio Simonelli
AVVISO
Con
deliberazione di questa Direzione del di 7 Giugno cadente approvata dalla R.
Prefettura il di 12 successivo, è rimasto determinato:
“Che
d’ora in appresso i tenutarj dei gettatelli di ambo i sessi, oltre agli
obblighi che loro incumbono in ordine alle Istruzioni del 17 Febbrajo 1818,
debbano avere pur quello di procurare ai detti gettatelli la istruzione nel
leggere, scrivere, e aritmetica manda dogli alle pubbliche scuole ove esistono;
e che il premio promesso dalle citate istruzioni non debba essere corrisposto a
quei tenutarj che avranno trascurato il suddetto nuovo obbligo, e non saranno
perciò in grado di produrre un’attestato del Maestro o Maestra comprovante
l’adempimento dell’obbligo stesso.
Pisa;
Dai RR. Spedali Riuniti
li
30 Giugno 1865.
Il
Commissario
Cav. Dott. Carlo Cuturi
Al termine delle
pagine stampate se ne trovano alcune bianche su cui sono stati annotati
affidamenti di trovatelli. Viene riprodotta la prima pagina che riporta la data
del 1862, quando era stato già costituito il Regno d’Italia.
A di 23 Agosto 1862
Donato (cognome)
Del 1 Agosto 1862
A 223
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Dato a Balia
- a -
- a -
Ma Domenica moglie
Di Girolamo (cognome) di
Decimo
firma
firma
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